Art. 4.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1973, n. 349).

      1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «dall'avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

          b) all'articolo 2:

              1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «L'avvocato»;

              2) al secondo e al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          c) all'articolo 3:

              1) al primo comma, alinea, nonché al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

 

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              2) al secondo e al terzo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          e) all'articolo 6, primo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          f) all'articolo 7:

              1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli avvocati»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

              3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo»;

          g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «In mancanza di tale accordo, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
      La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;

 

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          h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è fatta dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
      2. Il repertorio di cui al comma 1 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia».